Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasqualino Fusco inadmissible and ordered him to pay costs. Fusco argued that the lower court failed to reclassify the crime as a contravention under Article 712 of the Penal Code, but the Supreme Court found this reasoning generic. The court determined that the appellate judges correctly applied legal arguments regarding the defendant's intent and the origin of the goods, rendering the appeal's arguments insufficient to warrant a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a generic allegation of cumulative defects in reasoning that merely repeats arguments already discussed and rejected by the court of appeal without presenting specific new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO PASQUALINO nato a MELZO il 24/03/1973 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasqualino Fusco avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione aggravata, riducendo il trattamento sanzionatorio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato contestato nella contravvenzione ex art. 712 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; che, con motivazione esente da vizi logici, i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e della conseguente responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si valorizza la mancata indicazione da parte del ricorrente della provenienza della merce trovata nella sua disponibilità, che veniva dallo stesso messa in vendita on line con la pacifica intenzione di trarne profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid n