Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Pellizzari inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and the severity of the sentence, arguing against the comparison of circumstances and the excessive penalty. The court rejected these claims because evaluating sentencing discretion and weighing aggravating or mitigating factors is a matter for the trial judge, not the appellate court, unless the decision is arbitrary or unmotivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The assessment of sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances, including the comparison of opposing factors and the final penalty gradation, falls within the exclusive domain of the trial judge and is not subject to review by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLIZZARI FRANCESCO nato a MONTEBELLUNA il 04/01/1977 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Pellizzari avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava la responsabilità del prevenuto e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di furto aggravato (così riqualificata dal primo giudice l'originaria contestazione ex art. 648 cod.pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente ed il considerevole valore dei beni sottratti alla persona offesa); considerato, inoltre, che anche il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda ancora pagina 3 della sentenza impugnata ove, alla luce delle circostanze sopra riportate, si evidenzia la particolare mitezza del trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma