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Ordinanza — n. 35081/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses joint appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35081/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Roberto Ori and Mirko Rangon inadmissible regarding their fraud conviction. The appellants argued for acquittal based on civilistic aspects of the case, but the lower court had already thoroughly refuted these defenses with specific factual references. The Court rejected the appeal because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate judgment without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments distinct from those already rejected; mere repetition of previously dismissed points renders the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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fraud conviction appeal inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of dismissed points joint criminal appeal contraffazione di merci accusa di truffa controprestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 640 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORI ROBERTO nato a FERRARA il 19/08/1959 RANGON MIRKO nato a MONZA il 14/02/1976 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso congiunto di Roberto Ori e Mirko Rangon avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava la penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di truffa loro ascritto in concorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la sentenza impugnata ha dato conto, con ampia motivazione priva di criticità giustificative, delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo (pag. 16 e segg.), illustrando la sussistenza di artifizi e raggiri con specifici e pertinenti richiami alla ricostruzione fattuale e alla giurisprudenza di questa Corte, negando il rilievo meramente civilistico della vicenda a giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 23 settembre 2025