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Ordinanza — n. 35080/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise particular leniency argument at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35080/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fatah Karimi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to exclude criminal liability based on the particular leniency of the act under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because such a defense must be raised specifically during the appeal phase, not for the first time in cassation, and the current appeal lacked the required specificity under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.; The defense of particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code cannot be raised for the first time in cassation if it was available at the time of the appellate judgment, and appeals must meet strict specificity requirements to be admissible.

Parole chiave

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particular leniency defense cassation inadmissibility procedural specificity Article 131-bis Penal Code appeal stage requirements allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
275782 - 01); considerato che il motivo di ricorso risulta altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
275782 - 01); considerato che il motivo di ricorso risulta altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIMI FATAH nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fatah Karinni avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di danneggiamento; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, invero, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, come nel caso di specie (cfr.

Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01); considerato che il motivo di ricorso risulta altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza di appello logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 23 settembre