Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and manifestly unfounded claims regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Longo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Longo argued that the Court of Appeal violated the law and contradicted its reasoning by attributing criminal liability under Article 640 ter of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level and were manifestly unfounded given the court's correct assessment of the relevant IP directive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 ter cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of those already rejected at the appellate level and are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ANTONIO nato a BIANCAVILLA il 09/11/1997 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Longo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ed è anche manifestamente infondato (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente valorizzato l'indirizzo IP collegato al Longo, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/0