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Ordinanza — n. 35077/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding conversion of detention to fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35077/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gueye Babacar inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the conversion of his detention sentence into a monetary fine and the reclassification of the crime under Article 648 of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting that the lower court's reasoning explicitly addressed the appellant's arguments and adhered to established legal criteria regarding individual circumstances and the nature of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 53 L. 689/81; Art. 648 c. 4 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals based on generic requests for sentence conversion or reclassification without specific factual grounds are inadmissible if the lower court's reasoning is pertinent and conforms to binding jurisprudence.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentence conversion detention to fine generic grounds penal code reclassification commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Letto il ricorso presentato da Gueye Babacar, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e l'illogicità della motivazione posta a base del diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.
Art. 648 cod. pen.
689, e il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art.
Art. 648, c. 4 cod. pen.
nella fattispecie di cui all'art. 648, c. 4 cod. pen., sono generici e manifestamente infondati; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art.
Art. 606, comm', lett. 6) cod. proc. pen.
pen., sono generici e manifestamente infondati; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comm', lety6) cod.
Art. 133 cod. pen.
hanno, da tempo, affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.
art. 648 cod. pen
689, e il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
hanno, da tempo, affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010
pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato:Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010 Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024
247274; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024 , Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE BABACAR nato il 30/04/1975 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato da Gueye Babacar, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e l'illogicità della motivazione posta a base del diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 648, c. 4 cod. pen., sono generici e manifestamente infondati; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comm', lety6) cod. proc. pen. e anzi esplicita i propri argomenti in ordine ad entrambi i motivi di ricorso, in modo pertinente e conforme alla giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata ove, a fronte di una richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/81, del tutto generica , si spiega che la pena pecuniaria si palesa in concreto inadeguata, tenuto conto delle connotazioni del fatto e della personalità dell'imputato.

Sul punto le Sez. U. hanno, da tempo, affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato:Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010 Rv. 247274; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024 , Rv. 286031); e che la fattispecie speciale attenuata di cui all'art. 648, c. 4 cod. pen. non può trovare applicazione per via dell'elevato numero della merce costituente l'oggetto del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 se