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Ordinanza — n. 35074/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Agatino Grillo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Grillo argued violations of procedural and criminal laws regarding his conduct, but the court found his claims were merely repetitive of those already dismissed by the appellate court. The decision rested on the principle that arguments failing to provide new, specific criticism of the lower court's reasoning cannot sustain a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. Proc. Pen.; Art. 43 e 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of the pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance without offering new specific criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments cassation procedure lack of new grounds appellate review motivi di cassazione prova del dolo perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. Proc. Pen.
Letto il ricorso di Agatino Grillo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 letVe) cod.
Art. 43 cod. pen.
Pen., degli art. 43 e 648 cod.
Art. 648 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO AGATINO nato a CATANIA il 22/03/1958 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Agatino Grillo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 letVe) cod. Proc. Pen., degli art. 43 e 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto la condotta dell'odierno ricorrente sorretta da dolo eventuale e non da colpa cosciente, dato il suo elevato livello di esperienza nel settore), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1