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Ordinanza — n. 35073/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Elio Riea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations of law and lack of motivation concerning his liability for fraud and conspiracy, but the court found these grounds generic and lacking specific arguments distinct from the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the first-instance judgment correctly addressed the objective and subjective elements of the crimes without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, non-specific, or merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal fraud conspiracy liability Court of Cassazione procedural costs calcolo del contributo causale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 609 c.p.
Art. 131-bis cod. pen.
9-10 della sentenza impugnata ove, seppur con riferimento all'applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso presentato da Elio RieWa, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
9-10 della sentenza impugnata ove, seppur con riferimento all'applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELA ELIO nato a LOCRI il 04/12/1974 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato da Elio RieWa, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, oltre ad essere manifestamente infondato è generico, perché basato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che le stesse cause di inammissibilità ora esposte affliggono, altresì, il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancanza di prova in ordine al contributo concorsuale del ricorrente nel delitto di truffa; che tali cause investono parimenti il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento al delitto di truffa, nonché il quarto motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso, sia sul piano causale che soggettivo; che rispetto a tutti e quattro i motivi illustrati, la Corte di merito ha correttamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di truffa (si vedano, in particolare, le pagg.7-8 della sentenza impugnata, con riferimento alla condotta truffaldina e al dolo del ricorrente); ritenuto infine che il quinto motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato,giacché la Corte di merito ha implicitamente motivato con argomenti dettagliati ed esenti da vizi logici (si vedano pagg. 9-10 della sentenza impugnata ove, seppur con riferimento all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha espressamente escluso di poter accordare un trattamento favorevole, data la portata offensiva del fatto, desunta dall'insieme dei suoi elementi costitutivi, nonché dall'accentuata pericolosità sociale del ricorrente, dedotta dai suoi numerosi precedenti penali);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,