Ordinanza — n. 35072/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO GIUSEPPE nato a CARIATI il 15/04/1980 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Giuseppe Madeo, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge in ordine/ all'art. 192 e all'art. 530, co. 2, cod. proc. pen. ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 628, co. 1 e 3 cod. pen. e 582 cod. pen., in relazione al giudizio di attendibilità della p.o. ed alla testimonianza di Aprigliano Luigi, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a base della decisione, senza incorrere in vizi motivazionali riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35072/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 192 e all'art. 530, co. 2, cod. proc. pen. ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 628, co. 1 e 3 cod. pen. e 582 cod. pen., in relazione al giudizio di attendibilità della p.o. ed alla testimonianza di Aprigliano Luigi, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a base della decisione, senza incorrere in vizi motivazionali riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO GIUSEPPE nato a CARIATI il 15/04/1980 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Madeo, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge in ordine/ all'art. 192 e all'art. 530, co. 2, cod. proc. pen. ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 628, co. 1 e 3 cod. pen. e 582 cod. pen., in relazione al giudizio di attendibilità della p.o. ed alla testimonianza di Aprigliano Luigi, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a base della decisione, senza incorrere in vizi motivazionali riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. (si vedano in particolare le pagg. 4-6 della sentenza impugnata, ove è racchiusa la valutazione delle prove in relazione sia alla deposizione della persona offesa il cui narrato, si sottolinea, è corroborato dal referto medico in atti , sia alla deposizione del teste Aprigliano, motivatamente ritenuta non decisiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 202