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Ordinanza — n. 35071/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35071/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35071/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFAELE MATTEO nato a CATANZARO il 21/12/1995 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso presentato da Raffaele Matteo, ritenuto che i cinque motivi di seguito elencati, in cui si declina il ricorso, che contestano a vario titolo la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, co. 4 e 80, co. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 73 D.P.R. 309/90, art. 629 cod. pen, art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 35071/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, co. 4 e 80, co. 1 lett.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti testimonianza della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare abbandono del procedimento per truffa procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 73 D.P.R. 309/90
rispetto ai contraenti di una cessione tipica ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/90) (Sez.
art. 629 cod. pen
art. 610 cod. pen
pen., su cui si fonda la responsabilità del ricorrente, anziché di quella di cui all'art. 610 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFAELE MATTEO nato a CATANZARO il 21/12/1995 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato da Raffaele Matteo, ritenuto che i cinque motivi di seguito elencati, in cui si declina il ricorso, che contestano a vario titolo la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, co. 4 e 80, co. 1 lett.

a) D.P.R. n. 309/90 e artt. 629, co. 1 e 61, n. 2 cod. pen., sono reiterativi di doglianze già avanzate in appello e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi pertanto ritenere non specifici e meramente apparenti; ritenuto, in particolare, che il primo e secondo motivo, nonché il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt.

63. co. 2 e 191, commi 1 e 2 cod. proc. pen., sono manifestamente infondati perché afferiscono alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato facendo corretta applicazione della disciplina processuale e della giurisprudenza di questa corte (si veda pag. 4 dell'impugnata sentenza, con riferimento all'applicabilità dell'art. 197-bis, co. 2 cod. proc. pen. rispetto ai contraenti di una cessione tipica ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/90) (Sez. 5, Sentenza n. 4529 del 10/11/2010, Rv. 249252;

Sez. 2, n.7802 del 08/10/2019, Rv. 278630); che per le stesse ragioni devono altresì ritenersi manifestamente infondati il quarto ed il quinto motivo di ricorso che deducono il vizio di motivazione della sentenza per inadeguate argonnentazioni,rispettivamente sull'affidabilità della fonte testimoniale, nonché sulla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., su cui si fonda la responsabilità del ricorrente, anziché di quella di cui all'art. 610 cod. pen., nei termini della quale si richiede la riqualificazione; che la Corte di merito ha infatti adeguatamente motivato in relazione alle sopra esposte doglianze, indicando le ragioni per le quali il narrato del teste debba ritenersi attendibile (nella specie, si veda p. 5 della sentenza impugnata ove si rileva la corrispondenza tra le dichiarazioni rese durante l'esame dibattimentale e quelle rilasciate nella fase delle indagini, corroborate da ulteriori riscontri tratti dalle applicazioni di messaggistica), nonché quelle per le quali si ritiene pertinente la qualificazione del fatto in termini di estorsione, e non già di violenza privata (ancora si veda p. 5 della sentenza impugnata con riferimento alla prova degli elementi tipici della condotta estorsiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i