Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35070/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late procedural objections and generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Silaghi Raluca inadmissible, ordering her to pay court costs. The court rejected the first ground as generic and lacking factual support, while dismissing the second and third grounds for failing to be properly raised in the appellate stage. The fourth ground regarding excessive sentencing was rejected because sentencing discretion belongs to the trial judge, whose reasoning was deemed sufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if grounds are not raised in the appeal or are manifestly unfounded, and sentencing discretion remains with the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural default generic legal arguments sentencing discretion attenuating circumstances excessive penalty court costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. pen.
Letto il ricorso di Silaghi Raluca, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Silaghi Raluca, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
20193 del 19/04/2017, Rv.270120); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 62 bis cod. pen.
20193 del 19/04/2017, Rv.270120); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 132 e 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
pen., in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Silaghi Raluca, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
art. 62 bis cod. pen
20193 del 19/04/2017, Rv.270120); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017
268643; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv.270120); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della attenuante di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILAGHI RALUCA nato il 14/11/1987 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Silaghi Raluca, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. pen., in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere generico perché propone deduzioni generje prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv.270120); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche cui cui all'art. 62 bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano in particolare pagg. 3-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 3-5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen