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Ordinanza — n. 35069/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning without new analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35069/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Roki Stojanovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of law regarding the crime of receiving stolen goods and the reclassification of the offense, but the Court found these claims to be non-specific repetitions of arguments already rejected by the Court of Appeal of Brescia. The decision rests on the principle that an appeal must offer a new, critical argumentative critique rather than simply reiterating points already disattested by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 1, co. 7 D.L. 35/2005: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of the pedissequa repetition of arguments already disattested by the court of first instance, failing to provide a specific and critical argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments violation of law crime of receiving reclassification of offense ricusazione del pubblico ministero ricusazione fondata obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato da Roki Stojanovic, ritenuto che i quattro i motivi di ricorso, che deducono il vizio violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 1, co. 7 D.L. 35/2005
8 e 9 della sentenza impugnata con riguardo all'attendibilità delle consulenze tecniche); che anche sul terzo eg il quarto motivo di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 1, co.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato da Roki Stojanovic, ritenuto che i quattro i motivi di ricorso, che deducono il vizio violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 c.p
Letto il ricorso presentato da Roki Stojanovic, ritenuto che i quattro i motivi di ricorso, che deducono il vizio violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC ROKI ( CUI 01UW1ZM ) nato a CIUDAD REAL( SPAGNA) il 22/03/1985 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato da Roki Stojanovic, ritenuto che i quattro i motivi di ricorso, che deducono il vizio violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., sono tutti indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 648 c.p., è puntualmente disatteso dalla Corte di merito (si veda pag. 8 della medesima, con riferimento alla prova della responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione sul piano soggettivo); che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla valutazione delle consulenze di parte sull'autenticità dei beni oggetto del reato, è anch'esso disatteso dalla Corte di merito che ha adeguatamente motivato con argomentazioni coerenti, conformi ai dati probatori ( cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata con riguardo all'attendibilità delle consulenze tecniche); che anche sul terzo eg il quarto motivo di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 1, co. 7 D.L. 35/2005, nonché per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, co.4, cod. pen., la Corte di merito ha compiutamente e correttamente argomentato (si vedano pagg. 8-10 della sentenza impugnata con riferimento all'esclusione dell'illecito amministrativo, stante la maggior gravità e il maggior disvalore del fatto, collocato in un più ampio contesto criminale di significativo spessore; ed all'esclusione dell'ipotesi attenuata di ricettazione basata sulla considerazione congiunta del valore del bene e della capacità a delinquere del ricorrente, dedotta dal suoi numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12