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Ordinanza — n. 35068/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Odigie Efe inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground was merely a repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal, while the second and third grounds were not properly raised during the appellate proceedings as required by law. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the procedural requirements for admissibility in the court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals to the court of cassation are inadmissible if they contain grounds not previously raised in the appellate judgment or if they merely repeat arguments already disallowed without providing new specific legal criticism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to raise grounds appellate procedure requirements repetition of arguments court of cassation rules prova del dolo difetto di motivazione dolo determinante

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Odigie Efe, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 88 cod. pen.
Art. 89 cod. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
4-5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Odigie Efe, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.
art. 530 cod. proc. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Odigie Efe, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.
art. 62 bis cod. pen
4-5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODIGIE EFE nato il 10/03/1991 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Odigie Efe, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 88 e 89 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che denunciano, rispettivamente, l'assenza di dolo specifico e la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 4-5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/09/2025 r