Ordinanza — n. 35066/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLLA GIANCARLO nato a POLICORO il 28/12/1980 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso presentato da Giancarlo Tolla, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui agli artt. 110, 628, co. 1 e co. 3, nr. 1 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è correttamente assolto con riferimento alla riduzione della pena risultante dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche calcolata in conformità alla disciplina normativa (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento al calcolo della pena); considerato che in tema di determinazione della pena, non vi è obbligo di stretta proporzionalità tra quella pecuniaria e quella detentiva, congiuntamente previste dal legislatore, sussistendo, al contrario, un'indipendenza nella loro quantificazione, (Sez. 3, n. 26789 del 15/02/2023, Rv. 284728); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35066/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628, co. 1 e co. 3, nr. 1 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è correttamente assolto con riferimento alla riduzione della pena risultante dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche calcolata in conformità alla disciplina normativa (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento al calcolo della pena); considerato che in tema di determinazione della pena, non vi è obbligo di stretta proporzionalità tra quella pecuniaria e quella detentiva, congiuntamente previste dal legislatore, sussistendo, al contrario, un'indipendenza nella loro quantificazione, (Sez. 3, n. 26789 del 15/02/2023, Rv. 284728); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLLA GIANCARLO nato a POLICORO il 28/12/1980 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da Giancarlo Tolla, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per erronea applicazione del trattamento sanzionatorio per il reato di cui agli artt. 110, 628, co. 1 e co. 3, nr. 1 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è correttamente assolto con riferimento alla riduzione della pena risultante dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche calcolata in conformità alla disciplina normativa (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento al calcolo della pena); considerato che in tema di determinazione della pena, non vi è obbligo di stretta proporzionalità tra quella pecuniaria e quella detentiva, congiuntamente previste dal legislatore, sussistendo, al contrario, un'indipendenza nella loro quantificazione, (Sez. 3, n. 26789 del 15/02/2023, Rv. 284728); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre