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Ordinanza — n. 35064/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35064/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35064/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIM AYOUB nato il 16/06/1999 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Salim Ayoub, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano in particolare pagg.5-6della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di merito evidenzia la correttezza del diniego delle circostante di cui all'art. 62 bis in ragione dei precedenti penali dell'odierno ricorrente e del suo comportamento processuale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione dei benefici di legge, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano in particolare pagg.5-6della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di merito evidenzia la correttezza del diniego delle circostante di cui all'art. 62 bis in ragione dei precedenti penali dell'odierno ricorrente e del suo comportamento processuale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione dei benefici di legge, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere motivazione inadeguata delle censure costituzionali nuove allegazioni di diritto motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Salim Ayoub, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIM AYOUB nato il 16/06/1999 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salim Ayoub, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano in particolare pagg.5-6della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di merito evidenzia la correttezza del diniego delle circostante di cui all'art. 62 bis in ragione dei precedenti penali dell'odierno ricorrente e del suo comportamento processuale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione dei benefici di legge, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis