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Ordinanza — n. 35062/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription and reformatio in peius in retrial sentencing case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35062/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Di Bartolomeo's appeal inadmissible, ruling his arguments regarding prescription and reformatio in peius were manifestly unfounded. The appellant claimed the lower court violated the law by allowing a lighter sentence after a retrial, but the court noted the crime was definitively established during the prior annulment. Consequently, the court held that progressive res judicata prevents declaring the crime extinguished by prescription in a retrial, and the new sentence was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 494 cod. pen.: The formation of progressive res judicata following an annulment for retrial prevents declaring the extinction of the crime by prescription in the retrial proceedings; furthermore, a lighter sentence in a retrial does not constitute a violation of the reformatio in peius principle when the new conviction is based on a different but equally grave charge.

Parole chiave

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progressive res judicata prescription of crime reformatio in peius retrial sentencing Cassation appeal revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 494 cod. pen.
con riferimento al reato di cui all'art. 494 cod.
art. 157 cod. pen
art. 494 cod. pen
con riferimento al reato di cui all'art. 494 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARTOLOMEO GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 19/06/1963 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato da Giuseppe Di Bartolomeo, ritenuto che i tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto afferiscono alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto che in particolare il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 494 cod. pen., è manifestamente infondato poiché nel caso in esame il la sentenza di appello è intervenuta a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena, e ciò ha comportato la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792); che la sentenza impugnata non presenta la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius poiché,a seguito dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo E) ( reato più grave) , si è proceduto dalla rideterminazione della pena individuando nel capo C) il reato più grave per il quale è stata inflitta, quanto alla pena detentiva, quella di due anni (pari a quella stabilita in precedenza per il capo E) e quanto alla pena pecuniaria quella di euro 700,00 di multa ( inferiore a quella stabilita in precedenza per il capo E); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza di motivazione in relazione alla richiesta di sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato avendo il giudice di merito adeguatamente esplicitato i motivi della decisione a conclusione del giudizio di rinvio in ordine alla determinazione della pena (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12