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Ordinanza — n. 35058/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition and incompatible mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ciro Muro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the sole ground of appeal was a repetition of a complaint already rejected by the Court of Appeal with sound legal reasoning. Furthermore, the court ruled that the mitigating circumstance of minimal financial damage to the victim could not be applied alongside the special mitigating circumstance of causing special damage, as the same favorable element cannot be counted twice.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. Pen.; Art. 648 comma 4 cod. Pen.: The appeal is inadmissible if the ground is repetitive of a prior rejected complaint, and the mitigating circumstance of minimal financial damage is incompatible with the special mitigating circumstance of causing special damage when the former is already absorbed by the latter.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissible appeal incompatible mitigating circumstances special damage minimal financial damage quantificazione del torto morale cognizione del ricorso per cassazione danno differenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. Pen.
Letto il ricorso di Ciro Muro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in riferimento alla circostanza di cui all'art. 62 n.
Art. 648 comma 4 cod. Pen.
pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Rv. 285693
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURO CIRO nato a CATTOLICA il 17/09/1988 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro Muro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in riferimento alla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. Pen., è reiterativo di doglianza già avanzata in grado di appello e disattesa dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche; che l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. ( riconosciuta nel caso di specie), nella quale resta assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2 , n. 51255 del 16/11/2023, Rv. 285693); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ci-esca-Fre in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1