Cassation court dismisses appeal for criminal liability as it exceeds cassation powers regarding fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Iacovone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Iacovone argued for criminal liability under Article 628 of the Penal Code, but the court found his request generic and repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that cassation judges cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using criteria different from those used by the lower court, reserving such power exclusively to the judge of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. Pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of merit, as such evaluation is exclusively reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVONE MARCO nato a MILANO il 17/11/1992 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marco Iacovone, letta la memoria difensiva in data 11/9/2025 ritenuto che l'unico motivo di ricorso chélir giu4tzio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. Pen., oltre ad essere generico e reiterativo di doglianze già prospettate in Appello, e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità dell'odierno ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il