Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35057/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for criminal liability as it exceeds cassation powers regarding fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35057/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Iacovone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Iacovone argued for criminal liability under Article 628 of the Penal Code, but the court found his request generic and repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that cassation judges cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using criteria different from those used by the lower court, reserving such power exclusively to the judge of merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628 cod. Pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of merit, as such evaluation is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability appeal cassation powers limitation fact-finding exclusivity Article 628 Penal Code inadmissible appeal revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. Pen.
Letto il ricorso di Marco Iacovone, letta la memoria difensiva in data 11/9/2025 ritenuto che l'unico motivo di ricorso chélir giu4tzio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. Pen
Letto il ricorso di Marco Iacovone, letta la memoria difensiva in data 11/9/2025 ritenuto che l'unico motivo di ricorso chélir giu4tzio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVONE MARCO nato a MILANO il 17/11/1992 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Iacovone, letta la memoria difensiva in data 11/9/2025 ritenuto che l'unico motivo di ricorso chélir giu4tzio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. Pen., oltre ad essere generico e reiterativo di doglianze già prospettate in Appello, e puntualmente disattese dalla corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità dell'odierno ricorrente, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il