Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Erus Hudorovich inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic and special mitigating circumstances regarding crimes under specific penal articles, arguing for a violation of law and lack of logical motivation. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing a new, specific, and reasoned critique of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of a reasoned critique against the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ERUS nato a DESIO il 07/10/1981 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da Erus Hudorovich, ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo del ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai delitti di cui agli artt.56, 628, co. 2, e 337, 582, 585, 576, n. 5 cod.pen., nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e dell'esclusione delle menzionate circostanze attenuanti (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 12 sett