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Ordinanza — n. 35055/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific new grounds under Article 591.1.c of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35055/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianluigi Rossi against the Milan Court of Appeal inadmissible. Rossi argued that the lower court failed to provide sufficient motivation regarding the existence of the crime of fraud, but the Court found this argument merely repetitive of previous complaints. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the required specificity and novelty under Article 591.1.c of the Code of Criminal Procedure, ordering Rossi to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not establish a new line of reasoning distinct from those already examined in the judgment under appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive grounds Code of Criminal Procedure Article 591 c.p.p. motivi di cassazione ricorso per cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI GIANLUIGI nato a MILANO il 17/08/1966 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluigi Rossi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso (riportato al punto 2) che contesta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è reiterativo di doglianze già avanzate in grado di appello circa la sussistenza del delitto di truffa, cui la Corte di merito ha risposto con argomentazioni giuridiche ineccepibili ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/