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Ordinanza — n. 35054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging fact-finding and raising new mitigation arguments not raised on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marco Cavalieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal, contesting the factual basis for criminal responsibility under Article 628 of the Penal Code, was barred because it sought a factual reconstruction outside the trial judge's exclusive authority. Furthermore, the second ground, requesting the mitigation of slight circumstances based on a recent Constitutional Court decision, was inadmissible as it constituted a new argument not raised during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected entirely due to these procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. Pen.; Art. 364 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or admit new mitigation arguments not raised in the appeal, reserving such powers exclusively to the trial judge and requiring all grievances to be presented at the appellate stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation new mitigation argument exclusive trial power procedural bar circostanza attenuante allegazioni insufficientemente motivate scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. Pen.
Letto il ricorso di Marco Cavalieri, letta la memoria difensiva del 27/8/2025; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 364 c.p.c.
Constitutional Court n. 84/2024
art. 628 cod. Pen
Letto il ricorso di Marco Cavalieri, letta la memoria difensiva del 27/8/2025; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione della attenuante della lieve entità in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI MARCO nato a CODIGORO il 21/05/1994 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Cavalieri, letta la memoria difensiva del 27/8/2025; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. Pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione della attenuante della lieve entità in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 84 deI2024 inon è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec