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Ordinanza — n. 35053/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gomaa Ahmed Attia Hussein inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the reasoning regarding criminal liability under Article 640 ter of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to provide a specific, argumentative critique of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 640 ter cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed in the second instance without providing a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal liability appeal inadmissible appeal repetitive arguments Article 640 ter Italian Penal Code lack of specific critique court costs abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 640 ter cod. pen.
Letto il ricorso di Gomaa Ahmed Attia Hussein, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 ter cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.
art. 640 ter cod. pen
Letto il ricorso di Gomaa Ahmed Attia Hussein, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 ter cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAA AHMED ATTIA AHMED HUSSEIN nato il 01/09/1981 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gomaa Ahmed Attia Hussein, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/09