Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gomaa Ahmed Attia Hussein inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the reasoning regarding criminal liability under Article 640 ter of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to provide a specific, argumentative critique of the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 ter cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed in the second instance without providing a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAA AHMED ATTIA AHMED HUSSEIN nato il 01/09/1981 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gomaa Ahmed Attia Hussein, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/09