Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenico Caruso inadmissible, ordering him to pay costs. The court found the first two grounds repetitive and aimed at rearguing facts rather than challenging the legal reasoning, while the third ground was generic and unsupported by evidence. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) and Art. 192 cod. proc. pen.: Appeals must focus on specific flaws in the court's reasoning; generic reiteration of factual defenses or unsupported allegations regarding temporal windows renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO DOMENICO nato a CROTONE il 14/04/1997 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di Domenico Caruso; rilevato che il primo ed il secondo motivo sono ripetitivi e tesi alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, cioè diretti alla riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatici, in tal senso, sono: - l'errato richiamo, nell'intestazione del primo motivo, della violazione dell'art.192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027 - 04); - l'assoluta genericità del secondo motivo, nonché la sua erroneità ed eccentricità - si evoca 'la consapevolezza della ... origine delittuosa" del bene posto in vendita, allusiva ad una ricettazione mai contestata (l'imputazione è per truffa); considerato che il terzo motivo (sulla revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa in relazione ad altro titolo), è generico, e condanna il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità, perché si allega - ma non si prova né si tenta di provare - l'erroneità dell'assunto su cui è basata la decisione impugnata, relativamente alla finestra temporale tra data di commissione del fatto e data dell'irrevocabilità della sentenza, operazione e calcolo preclusi, trattandosi di accertamento di fatto, a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre