Italian court dismisses appeal on prescription grounds due to procedural delays exceeding 100 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the judgment was void due to the extinction of the right by prescription, but the court noted three suspensions totaling over 100 days. Consequently, the court ruled that the procedural delays invalidated the prescription claim, making the appeal legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1606 c.c.; Art. 2940 c.c.: The court held that procedural suspensions exceeding 100 days prevent the application of prescription, thereby rendering an appeal based on such extinction inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO SAVERIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 16/06/1950 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di Saverio Cosentino; Ritenuta la manifesta infondatezza dell'unico motivo, che deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione, omettendo tuttavia di considerare, ed ancor prima menzionare, le tre sospensioni intervenute, una per "emergenza COVID" ed altre due per legittimo impedimento (in un caso, dello stesso difensore oggi istante), per un periodo complessivo superiore ai 100 giorni; osservato che, a fronte della manifesta infondatezza del motivo, è irrilevante la pretesa omissione motivazionale sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.