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Ordinanza — n. 35051/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on prescription grounds due to procedural delays exceeding 100 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the judgment was void due to the extinction of the right by prescription, but the court noted three suspensions totaling over 100 days. Consequently, the court ruled that the procedural delays invalidated the prescription claim, making the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 1606 c.c.; Art. 2940 c.c.: The court held that procedural suspensions exceeding 100 days prevent the application of prescription, thereby rendering an appeal based on such extinction inadmissible.

Parole chiave

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prescription extinction procedural suspension 100 days threshold inadmissible appeal court costs fine termine di sospensione sospensione delle prestazioni sospensione condizionale della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 1606 c.c.
Art. 2940 c.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO SAVERIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 16/06/1950 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Saverio Cosentino; Ritenuta la manifesta infondatezza dell'unico motivo, che deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione, omettendo tuttavia di considerare, ed ancor prima menzionare, le tre sospensioni intervenute, una per "emergenza COVID" ed altre due per legittimo impedimento (in un caso, dello stesso difensore oggi istante), per un periodo complessivo superiore ai 100 giorni; osservato che, a fronte della manifesta infondatezza del motivo, è irrilevante la pretesa omissione motivazionale sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.