Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to previously request conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Kader Abdul inadmissible because the ground of non-application of conditional sentence suspension was not raised during the appeal phase. The appellant argued for the suspension's application, but the opposing party contended that this specific request was omitted in the lower court proceedings. The court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, such omissions preclude later complaints at the cassation level, citing binding precedent from the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; In matters of conditional sentence suspension, the defendant cannot complain at cassation regarding the non-grant of the benefit if they did not request it during the trial phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADER ABDUL nato il 05/06/1983 avverso la sentenza del 20/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kader Abdul, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte "In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1