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Ordinanza — n. 35045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding fact-finding powers and prescription due to recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonella Porcu inadmissible, ordering her to pay procedural costs and fines. The court held that the first ground, alleging a defect in reasoning regarding the crime of receipt, was impermissible because it sought a factual reconstruction beyond the trial judge's exclusive authority. Furthermore, the second ground claiming prescription was rejected due to the appellant's established repeated recidiva, which invalidated the time bar defense. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge; appeals alleging defects in fact-finding are inadmissible, and prescription defenses fail in cases of established recidiva.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal exclusive power of trial judge recidiva reiterata crime of receipt prescription of offense recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU ANTONELLA nato a SAN GAVINO MONREALE il 04/07/1976 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonella Porcu, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è consentito dalla legge perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo rinvio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in merito alla prova della responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove si afferma che, ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente l'omessa o non attendibile dichiarazione della provenienza della res); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato avuto riguardo alla contestata e ritenuta recidiva reiterata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembr