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Ordinanza — n. 35044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the three grounds raised by the appellant were not specific and merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for obstructing the origin determination of a stolen agricultural tractor, arguing against the court's assessment of evidence and the imputant's confession. The court ruled that these complaints lacked novelty and specificity, as they simply rehashed the reasoning already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis c.p.p.; Art. 585, comma 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and not merely repetitive of arguments already rejected by the court of first instance or appeal; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments criminal procedure origin of stolen goods esibizione dei documenti d'identità ripetute violazioni del diritto degli stranieri permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis c.p.p.
Letti il ricorso e la memoria con motivi aggiunti di Domenico Visicchio; ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 585, comma 4 c.p.p.
5 della sentenza impugnata, in ordine alla provenienza della trattrice agricola, frutto di ricettazione da parte del dante causa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (ciò che comporta l'inammissibilità di eventuali motivi aggiunti - art. 585, comma 4, cod.
art. 648-bis cod. proc. pen
Letti il ricorso e la memoria con motivi aggiunti di Domenico Visicchio; ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISICCHIO DOMENICO nato a RUVO DI PUGLIA il 03/02/1963 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria con motivi aggiunti di Domenico Visicchio; ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. proc. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, quindi non specifici ma soltanto apparenti; che con particolare riguardo alla prima doglianza, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato (pg. 3 e 4, paragrafo 3) l'origine delittuosa del bene, acclarata attraverso l'uso di prove logiche, costituite da modalità e luogo di rinvenimento della trattrice agricola, unitamente alle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, descrittive delle circostanze relative alla provenienza; considerato, inoltre, che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente sono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, a fronte di quanto valorizzato dai giudici del merito (cfr. pg . 4, ove si rileva come l'attività di alterazione materiale operata sul mezzo da parte dell'imputato, a seguito della mancata consegna di regolari documenti di circolazione, dimostri al di là di ogni ragionevole dubbio la sua effettiva intenzione di ostacolare l'accertamento della origine delittuosa del bene, nella consapevolezza di tale provenienza); ritenuto, infine, che anche il terzo motivo di ricorso è aspecifico, poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pg . 5 della sentenza impugnata, in ordine alla provenienza della trattrice agricola, frutto di ricettazione da parte del dante causa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (ciò che comporta l'inammissibilità di eventuali motivi aggiunti - art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deOso, il giorno 12 settembre 2025. Il Consig iere e tensore Presidente Fransco lo it 4,— . Mari De Santis tygPOSTATA _Anna IN C