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Ordinanza — n. 35043/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35043/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Simona Bevilacqua inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of criminal procedure and fraud statutes regarding the subjective and objective elements of the crime. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed at the appellate level, noting the lower court's reasoning was specific and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 640 c.p.; Art. 192, comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation fraud conviction reiteration of arguments procedural costs Cassation review subjective element truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso di Simona Bevilacqua; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 640 cod.
Art. 192, comma 2 c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Simona Bevilacqua; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 24562, del 18/4/2023, Montebello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SIMONA nato a LOCRI il 09/11/1988 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simona Bevilacqua; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 640 cod. pen. e dell'art. 192, co. 2 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla prova della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità a titolo di concorso nello stesso reato, sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che i giudici di merito hanno congruamente esplicitato le ragioni poste alla base della decisione, senza incorrere nei vizi riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.(si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento alla condotta truffaldina e al dolo del reato), motivando con argomentazioni conformi ai principi di diritto di questa Corte, a tenore dei quali, in tema di truffa, l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata alla ricorrente costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario (Sez. 7, n. 24562, del 18/4/2023, Montebello, n.m.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 sette