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Ordinanza — n. 35042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele D'Ambrosio inadmissible due to the generic nature of his complaint regarding the lower court's liability judgment. The appellant argued for manifest illogic and contradiction in the motivation, but the court found no specific correlation between his arguments and the original decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 591, paragraph 1, letter c), and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the appealed judgment, as the mere assertion of illogic without detailed argumentation fails to meet the admissibility threshold.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of correlation inadmissibility under Art 591 manifest illogic procedural costs award spese generali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Letto il ricorso di Michele D'ambrosio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, è generico; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 connma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO MICHELE nato a CITTIGLIO il 11/07/2005 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele D'ambrosio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità, è generico; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 connma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impug nazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/09