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Ordinanza — n. 35011/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming misclassification of credit card misuse as computer fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for improper use of a credit card. The appellant argued the crime should be reclassified as computer fraud, but the court found this legally inconsistent with established case law. The decision rests on the distinction that computer fraud requires altering system functionality, which was absent in this mere misuse of a payment card.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter cod. pen.; Art. 640-ter cod. pen.: The crime of improper use of a credit card does not constitute computer fraud because the latter requires altering system functionality, whereas the former merely involves the illegal use of a payment instrument.

Parole chiave

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improper use of credit card computer fraud distinction derubrication of crime payment system alteration Cassation inadmissibility offesa al credito abuso di carte-chèques credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter cod. pen.
Art. 640-ter cod. pen.
in quello di cui all’art. 640-ter cod. pen.
art. 493-ter cod. pen
art. 640-ter cod. pen
in quello di cui all’art. 640-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 33535 del 17/05/2023, Calisti
Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Pm in proc. larnè
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Testo completo

CO ORDINANZA Ferro Vito nato a Salerno il 17/04/1973 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diVito Ferro; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno ha Confermato la sentenza in data 15 febbraio 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Ferro in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., e 493-ter cod. pen. (indebito utilizzo di una carta di credito) consumato nelle date del 4 e del 25 agosto 2019; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con un unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in merito all’omessa derubricazione del contestato reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. in quello di cui all’art. 640-ter cod. pen.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, in particolare, come correttamente e condivisibilmente osservato dalla Corte di appello, «sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato» (Sez. 2, n. 33535 del 17/05/2023, Calisti, Rv. 285125 – 01) e che la frode informatica di cui all’art. 640-ter null’altro è se un reato di truffa realizzato mediante strumenti informatici o telematici; che il motivo di ricorso in esame prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto giacché la frode informatica richiede l’alterazione del funzionamento del sistema informatico che non ricorre allorquando la condotta consista nell’abusivo utilizzo di carte di credito o altri sistemi di pagamento ad altri intestati, diversamente dal caso di specie, rispetto al quale non solo il fatto non può essere assorbito nella frode informatica, ma deve essere anche qualificato alla luce dell’unica fattispecie applicabile di cui all’art. 493-ter cod. pen., il tutto in senso conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte per la quale, mentre il primo reato presuppone che l'agente consegua il profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico o "intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi" in quest'ultimo contenuti, la seconda fattispecie si riferisce semplicemente a chi utilizza un mezzo di pagamento illecitamente sottratto al legittimo detentore (in senso analogo, benché con riferimento alle carte di credito telefoniche, si veda Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Pm in proc. larnè, Rv. 226259 - 01). che, il fatto che non vi sia un rapporto di specialità tra i due articoli di legge impedisce la derubricazione del reato in contestazione in quello di frode informatica; che, in ogni caso, non emerge dagli atti che l’imputato sia intervenuto nell’alterare il funzionamento di un sistema informatico e o telematico o intervenuto senza diritto con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, essendo la condotta dello stesso consistita nel mero utilizzo indebito della carta di credito consegnatagli da una cliente per il pagamento di un pasto facendo addebitare sulla stessa attraverso il POS somme di importo superiore.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d