Cassation court dismisses appeal on usura charges, ruling credibility assessment is a factual matter for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the civil party's timeliness objection and the defense's substantive arguments. The defense claimed the lower courts erred in assessing witness credibility and the nature of usurious interest, while the civil party argued the appeal was filed too late. The court held that evaluating witness credibility and factual consistency is exclusively the trial judge's domain, prohibiting the cassation court from re-evaluating these elements absent manifest contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: The assessment of witness credibility and the evaluation of factual elements regarding the nature of the crime are matters of fact reserved to the trial judge, making appeals based on such evaluations inadmissible unless manifest contradictions exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CO ORDINANZA Formato Pierluigi nato ad Avellino il 06/06/1964 Parte civile costituita: Iannone Emilia avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diPierluigi Formato; Letta la memoria difensiva presentata nell’interesse della persona offesa costituita parte civile Emilia Iannone con allegata nota spese delle quali è stata richiesta la liquidazione; Rilevato che nella memoria della parte civile sono stati eccepiti l’improcedibilità del ricorso per tardività, nonché vari profili di inammissibilità e infondatezza nel merito dello stesso Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 3 novembre 2023 del Tribunale di Avellino con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Formato in relazione a cinque reati di usura (art.644 cod. pen.) consumati in epoca ricompresa tra il febbraio 2012 e il marzo 2014.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese che sarebbero risultate priva di qualsiasi riscontro oggettivo. Secondo la difesa del ricorrente i Giudici di merito avrebbero trascurato di valutare una serie di elementi, tra i quali il fatto che imputato si sarebbe rivolto ad un avvocato civilista per ottenere il pagamento del proprio credito, avrebbero ritenuta utilizzabile una registrazione non integra di una conversazione ed avrebbero omesso ogni corretta valutazione sulla natura usurari degli interessi;
Rilevata in via preliminare, l’infondatezza della questione dedotta dalla parte civile circa l’intempestività del ricorso atteso che il termine per la presentazione dello stesso era di 45 giorni alla luce del disposto dell’art. 585, comma 1 lett. c), in relazione all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. decorrente dal 2 marzo 2025 (in realtà dal 3 marzo 2025 perché il 2 marzo 2025 era domenica), per l’effetto scadente il 17 aprile 2025 (giorno successivo a quello di presentazione del ricorso). Rilevato che le questioni dedotte in questa sede di legittimità dalla difesa dell’imputato sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che detto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 5 a 12 della sentenza impugnata) ampiamente illustrando i motivi che hanno confortato l’ipotesi accusatoria; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett.
c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori» (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567) e, ancora, che «In tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241), vizi non sussistenti nel caso in esame; che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha ritenuto la piena attendibilità dei testimoni, in ragione della precisione dei contenuti delle loro dichiarazioni, apparsi circostanziati, contestualizzati e logicamente coerenti (si vedano pagine 8-12 ove vengono illustrati i tre elementi di riscontro a sostegno dell’attendibilità della teste Iannone, consistiti nella scrittura privata attestante il prestito e in due conversazioni telefoniche tra la stessa e l’imputato; si veda inoltre pag. 8 per il teste Triassi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Emilia Iannone, la cui liquidazione tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Iannone Emilia