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Ordinanza — n. 35005/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35005/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35005/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CO ORDINANZA Oncia Luigi nato a San Giuseppe Vesuviano il 16/02/1969 avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma; Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuigi Oncia; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato in relazione al trattamento sanzionatorio la sentenza in data 6 luglio 2023 del Tribunale di Nola con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’Oncia in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un’autovettura di provenienza illecita, reato accertato in data 11 aprile 2020. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 35005/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen.) di un’autovettura di provenienza illecita, reato accertato in data 11 aprile 2020. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo guida senza autorizzazione infrazione commessa per negligenza inquinamento automobilistico possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
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Testo completo

CO ORDINANZA Oncia Luigi nato a San Giuseppe Vesuviano il 16/02/1969 avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diLuigi Oncia; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato in relazione al trattamento sanzionatorio la sentenza in data 6 luglio 2023 del Tribunale di Nola con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’Oncia in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un’autovettura di provenienza illecita, reato accertato in data 11 aprile 2020. Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dello stesso; - Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. Rilevato che, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che ha evidenziato come la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione si desume dal fatto che l’imputato ha acquistato l’autovettura da un privato senza ricevere alcun documento del veicolo e senza svolgere alcuna verifica preliminare al PRA e nemmeno presso un carrozziere nonostante il pessimo stati d’uso del mezzo, situazione alla quale si aggiunge il fatto che l’imputato all’atto del controllo assunse un atteggiamento (descritto nelle sentenze di merito) che ben si spiega con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; che, la valutazione dell’elemento soggettivo del reato costituisce un giudizio di fatto che non può essere sindacato dalla Corte di cassazione quando sia sorretto da logica e adeguata motivazione; trattasi, infatti, di questione già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di appello ed alla quale i Giudici territoriali hanno fornito una risposta congrua, logica e conforme ai consolidati principi di diritto in materia già stabiliti da questa Corte Suprema.

Considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello debitamente spiegato le ragioni per le quali, alla luce del valore apprezzabile del bene e le circostanze del fatto impediscono di considerare la speciale tenuità del reato; che, la Corte territoriale risulta, pertanto, aver fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (ex multis:

Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 – 01; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle