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Ordinanza — n. 35002/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35002/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35002/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CO ORDINANZA Luongo Nicola nato a Napoli il 27/02/1993 avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma; Letto il ricorso presentato nell’interesse diNicola Luongo; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 18 ottobre 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Luogo in relazione ai residui reati di cui agli artt. 648 e 489 cod. pen. (così diversamente qualificati i fatti di cui ai capi B e C dell’originaria rubrica delle imputazioni) consumato il primo in data antecedente e prossima al 7 febbraio 2028 ed accertato il secondo il 6 marzo 2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35002/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di truffa. Rilevato che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità in quanto i relativi motivi riguardano il reato di truffa originariamente contestato ma per il quale è stata emessa sentenza di non doversi procedere per remissione di querela e non i reati per i quali è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; che, pertanto, il ricorso privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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uso di un documento falso contraffazione di merci ricettazione uso di false generalità recidiva nell'infrazione prove acquisite illegalmente
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Testo completo

CO ORDINANZA Luongo Nicola nato a Napoli il 27/02/1993 avverso la sentenza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse diNicola Luongo; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 18 ottobre 2022 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Luogo in relazione ai residui reati di cui agli artt. 648 e 489 cod. pen. (così diversamente qualificati i fatti di cui ai capi B e C dell’originaria rubrica delle imputazioni) consumato il primo in data antecedente e prossima al 7 febbraio 2028 ed accertato il secondo il 6 marzo 2018.

Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di truffa. Rilevato che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità in quanto i relativi motivi riguardano il reato di truffa originariamente contestato ma per il quale è stata emessa sentenza di non doversi procedere per remissione di querela e non i reati per i quali è intervenuta l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato; che, pertanto, il ricorso privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in relazione ai reati per i quali è intervenuta condanna, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025