Cassation appeal dismissed for manifest unfoundedness regarding prescription limits on aggravated misappropriation charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness regarding the statute of limitations. The defense argued that the crime of aggravated misappropriation was consummated in 2016, but the court found the trial court correctly treated the conduct as a single crime continuing until the confession date. Consequently, the prescription period expired only on August 1, 2025, after the appeal was filed, rendering the claim for non-prosecution invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on the statute of limitations is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as this prevents the formation of a valid challenge relationship and bars the declaration of non-punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CO ORDINANZA Rossi Antonio nato a Caserta il 24/07/1958 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Alma;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diAntonio Rossi; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 16 marzo 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Rossi in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata ex artt. 61 nn. 7 e 11, 81, comma 2, e 646 cod. pen. commesso in data 17 novembre 2016; Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato in contestazione.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che avrebbero errato i Giudici di merito nel ritenere la condotta consumata nel novembre 2016 allorquando l’imputato confessò alle persone offese di avere trattenuto indebitamente le somme che gli stessi gli avevano consegnato dal 1996 al 2013, con la conseguenza che i Giudici avrebbero indebitamente sovrapposto il termine finale per la presentazione della querela con quello dell’effettiva consumazione del reato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella menzionata sentenza del 16 marzo 2023 (pag.
6) ha espressamente ritenuto di configurare le condotte dell’imputato come reato unico consumato fino al 17 novembre 2016, non applicando la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen., ed è pertanto da tale data che deve essere computato il termine iniziale per il decorso della prescrizione; che di conseguenza, tenuto conto degli eventi interruttivi e sospensivi, il termine massimo di prescrizione del reato contestato è venuto a maturare solo in data 1 agosto 2025. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato, infine, che «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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