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Ordinanza — n. 34923/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34923/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared three separate appeals filed by Barbagallo, Cascio, and Bonaccorso inadmissible. The court ruled that the arguments regarding the lack of prior complaint and the specific application of criminal liability statutes were merely requests to re-evaluate evidence, which falls outside the scope of appellate review. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals must specifically criticize the reasoning of the lower court; generic requests to re-evaluate evidence or re-qualify facts without engaging with the contested arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific criticism re-evaluation of evidence appellate review scope criminal liability statutes court costs and fines procedural requirements legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
dei ricorrenti sulla base della sola intestazione della fornitura elettrica (il primo motivo) e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
art. 633 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
dei ricorrenti sulla base della sola intestazione della fornitura elettrica (il primo motivo) e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBAGALLO GIUSEPPE, nato a Messina il 26/12/1995 CASCIO VINCENZO, nato a Taormina il 31/08/1998 BONACCORSO FILIPPO, nato a Messina il 30/05/1978 avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con tre distinti atti, nell'interesse di Giuseppe Barbagallo, Filippo Bonaccorso e Vincenzo Cascio; osservato che, per quanto attiene al ricorso del Bonaccorso, l'unico motivo proposto, con cui si lamenta la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 633 cod. pen. - stante il mancato accertamento della proprietà degli enti EAS ed AMAM sull'immobile che si asserisce invaso -, non è formulato in maniera consentita in questa sede in quanto, reiterando - per di più, senza effettivamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. la pag. 6) - profili di censura già avanzati, adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, prospetta doglianze dirette a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; considerato che, in merito ai ricorsi di Barbagallo e Cascio, sebbene i ricorrenti abbiano depositato due distinti atti, gli stessi risultano perfettamente sovrapponibili, il che ne consente pertanto la trattazione congiunta con le medesime argomentazioni; reputato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'affermazione di responsabilità ex art 633 cod. pen. dei ricorrenti sulla base della sola intestazione della fornitura elettrica (il primo motivo) e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il secondo motivo), risultano anch'essi formulati in termini non consentiti in questa sede poiché, reiterando profili di censura già avanzati e adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in proposito, le pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza), non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata e risultano volti a ottenere una rivalutazione delle emergenze probatorie, esclusivamente riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 sett