Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge of evidentiary assessment rather than motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint improperly targeted the court's evaluation of evidence rather than its reasoning. The appellant argued that the lower court relied on a questionable recognition of guilt by the victim and a witness, but the court noted this was a reiteration of arguments already rejected on appeal. The decision rests on the principle that cassation reviews the link between motivation and decision, not the underlying proof, and since the lower court adequately verified the victim's credibility and explained the evidence, the appeal failed to meet admissibility requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges the evaluation of evidence rather than the motivation, as the control of legitimacy concerns the relationship between reasoning and the decision, not the relationship between proof and decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZAT SULTAN, nato in Romania il 06/04/2002 avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Suiten Menzat; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta l'affermazione di responsabilità penale dell'odierno ricorrente - per avere la Corte territoriale basato la propria decisione unicamente su un discutibile riconoscimento del prevenuto, effettuato dalla persona offesa, donna anziana, e da un testimone - non è formulato in termini consentiti in questa sede, atteso che, seppur formalmente volto a censurare un presunto vizio di motivazione nella sentenza impugnata, invero, reiterando profili di censura già esposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta teso a contestare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del riconoscimento effettuato e delle dichiarazioni del testimone Cardinale e della persona offesa, sollecitando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle anzidette risultanze processuali, estranei al sindacato di questa Corte; che, in merito alle dichiarazioni rese della persona offesa, Io stesso motivo risulta altresì manifestamente infondato in ragione del consolidato principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale le suddette dichiarazioni possono essere poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni rese da un qualunque altro testimone e corredata da adeguata motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), aspetti, questi, tutti meticolosamente verificati dal giudice di merito, nel caso in esame (cfr. le pagg. 4-6 dell'impugnata sentenza); che, poiché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa, deve sottolinearsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano adeguatamente indicato le certe emergenze probatorie in virtù delle quali, superate le asserite discrepanze messe in luce dalla difesa, debba ritenersi pienamente e correttamente individuato l'odierno ricorrente quale autore delle condotte criminose ascrittegli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il