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Ordinanza — n. 34921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming mandatory penalty reduction for generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marius Cristea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cristea argued that the appellate court failed to reduce the sentence to the maximum extent allowed for generic mitigating circumstances. The court rejected this, stating that sentencing discretion regarding the balance of aggravating and mitigating factors falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including reductions for mitigating circumstances, is a matter of judicial discretion exercised by the trial judge in accordance with established principles.

Parole chiave

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Italian Penal Code judicial discretion mitigating circumstances sentencing reduction appeal inadmissibility generic mitigation penal balance attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato
Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi
Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTEA MARIUS, nato in Romania il 02/10/2001 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marius Cristea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata diminuzione della pena nel massimo previsto per le attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, la graduazione della pena, anche in riferimento agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, inoltre, non è ravvisabile la contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359;

Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (si veda, in particolare, la pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 20