Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marco Nardi inadmissible, ordering him to pay costs. Nardi challenged the conviction based on factual inconsistencies and alleged misinterpretations of evidence by the lower courts. The court rejected these arguments, ruling that the appellate judge's reasoning was logically sound and that the cassation court cannot re-evaluate the facts or find logical errors in the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the facts or finding logical flaws in the reasoning of the lower courts, and appeals based on mere incongruities without affecting the logical coherence of the judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI MARCO, nato a Città di Castello il 14/09/1997 avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marco Nardi; letta la memoria e conclusioni dell'avv. Bernardo Paolieri, difensore della parte civile Lorenzo Neri; considerato che i primi quattro motivi di cui si compone il ricorso, volti a contestare la riconosciuta responsabilità dell'odierno ricorrente - stanti le dichiarazioni di testi che riferivano di caratteristiche fisiche dei rapinatori incompatibili con quelle del Nardi (primo motivo); l'allontanamento del Nardi e dei coimputati Lhaiba e Gonda dall'Umbria per ragioni diverse dalle avvenute rapine di cui si discute (secondo motivo); il travisamento delle dichiarazioni del Sig.
Nyantakyi (terzo motivo); e l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Lhaiba (quarto motivo) -, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni, non è consentito dalla legge, poiché alla Corte di cassazione viene fatta preclusione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con argomentazioni esenti da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 7-8 della sentenza impugnata); osservato che anche il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero romano "IV"), con il quale la difesa sottolinea l'impugnabilità della sentenza de quo in virtù della giurisprudenza sulla c.d. "doppia conforme" - che consente di ricorrere in cassazione quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze acquisite -, non è deducibile; che, infatti, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, nel ricorso, le censure proposte si risolvono nella mera enucleazione di minime incongruenze, che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; che dall'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lorenzo Neri, da liquidare in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Neri Lorenzo, che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge. Così deciso in R