Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and reiteration of rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Maria Luongo's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court ruled that the first two grounds for appeal merely reiterated arguments already rejected by the lower court without providing a specific, concrete critique. Furthermore, the third ground regarding mitigating circumstances was deemed generic and unsupported by positive elements, as established by consistent case law. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are not specific but merely repeat those already rejected by the court of first instance, lacking a concrete argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO MARIA, nata a Capua il 10/05/1979 avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maria Luongo; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e alla responsabilità ex art.648 cod. pen., risultano non consentiti in quanto non connotati dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché sono fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti con l'atto di appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione, da parte della ricorrente, dei delitti a lei attribuiti, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, altresì, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 4-5), essendo sorretta da corrette argomentazioni logiche e giuridiche, idonee a fondare l'affermazione di responsabilità della ricorrente, non presenta alcun vizio riconducibile alle nozioni delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.; osservato che il terzo motivo di doglianza, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, è inoltre manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di cassazione - correttamente applicato dal giudice di merito - il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 set