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Ordinanza — n. 34914/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances versus recidivism under Italian Penal Code Article 69.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34914/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo Intellicato's appeal inadmissible for lack of interest and manifestly unfounded constitutional complaints. Intellicato argued that Article 69 of the Penal Code improperly prioritizes generic mitigating circumstances over recidivism, while the lower court had already granted these mitigating factors. The court ruled that the statutory provision is derogatory and not arbitrary, thus rejecting the constitutional challenge and dismissing the procedural defect claim.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; The provision allowing generic mitigating circumstances to be weighed against recidivism is derogatory and not arbitrary, as it serves to value the subjective element of the crime without violating the principle of proportionality.

Parole chiave

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Italian Penal Code recidivism mitigation generic mitigating circumstances constitutional admissibility lack of interest appeal procedural inadmissibility Corte di Cassazione violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Vincenzo Intellicato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTELLICATO VINCENZO, nato a Cerignola il 18/12/1980 avverso la sentenza del 28/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Intellicato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., là dove prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale riconosce alla norma in questione una natura derogatoria rispetto all'ordinaria disciplina del bilanciamento, che non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, essendo, detta disposizione, riferita a un'attenuante comune che, come tale, non è funzionale alla correzione della sproporzione del trattamento sanzionatorio ma alla valorizzazione, in misura contenuta, dell'elemento soggettivo del reato qualificato dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747); reputato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto tali circostanze attenuanti sono già state riconosciute dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 202