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Ordinanza — n. 34912/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenica Maggio inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued for a review of the liability judgment and sentencing, but the court found her grounds generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal did not provide the necessary specific criticism to allow the appellate judge to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to provide the specific criticism required for the appellate court to exercise its supervisory power over the lower judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal lack of specific criticism appellate review limits procedural inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO DOMENICA, nata a Bitonto il 18/10/1974 avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenica Maggio; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in ordine al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena, risulta generico per indeterminatezza, non essendo - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - scandito dalla necessaria critica e dalla concreta analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare adeguatamente il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.