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Ordinanza — n. 34911/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34911/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Roberto Pontrelli's appeal inadmissible due to the lack of specific legal arguments required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's three complaints were deemed generic and indeterminate, failing to cite the specific pages of the lower court's decision that supported his grievances. Consequently, the court ruled that the appellant could not exercise judicial review without precise references, leading to a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must contain specific legal grounds referencing the contested decision; generic complaints lacking precise citations fail to allow the reviewing judge to exercise their mandate and are therefore inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints indeterminate grounds Code of Criminal Procedure judicial review mandate specific legal grounds procedural nullity motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTRELLI ROBERTO, nato a Bari il 22/11/1999 avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roberto Pontrelli; reputato che i tre motivi di doglianza, argomentati in modo unitario, con i quali si contesta il contenuto della sentenza sotto il profilo della violazione di legge, del vizio di motivazione e dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, sono generici per indeterminatezza perché sono del tutto privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 4-6), non presentano affatto una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti le censure formulate e i correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.