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Ordinanza — n. 34910/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime of receipt was already res judicata and could not be declared prescribed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34910/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Sebastien Dell'Anna inadmissible regarding the prescription of the crime of receipt. The appellant argued that the offense had expired before the appellate judgment, but the lower court correctly noted that the specific charge was already final and binding due to the lack of an appeal on that point in the first instance. Consequently, the court ruled that a final judgment cannot be declared prescribed, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 161 c.p.p.: A criminal charge that has become res judicata cannot be declared prescribed, as the finality of the judgment precludes any subsequent temporal bar on the offense itself.

Parole chiave

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prescription of crimes res judicata principle crime of receipt inadmissible appeal finality of judgment ordinanza comunale segno banale protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Sebastien Dell'Anna; considerato che l'unico motivo di ricorso, volto a dedurre l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 161 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Sebastien Dell'Anna; considerato che l'unico motivo di ricorso, volto a dedurre l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNA ANTONIO SEBASTIEN, nato a San Cesario di Lecce il 30/04/1993 avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Sebastien Dell'Anna; considerato che l'unico motivo di ricorso, volto a dedurre l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. prima della pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato atteso che, come è stato correttamente rilevato dalla Corte d'appello di Lecce, poiché il Dell'Anna non aveva appellato la sentenza di primo grado con riguardo all'affermazione di responsabilità per il suddetto reato di ricettazione (di cui al capo "e" dell'imputazione), tale affermazione di responsabilità era ormai passata in giudicato, con la conseguenza che il medesimo reato non poteva in alcun modo essere dichiarato prescritto e che del tutto correttamente la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato l'esecutività della sentenza di primo grado in ordine al reato di ricettazione di cui al capo c) dell'imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.