Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34909/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual witness credibility and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34909/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Lanza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lanza argued that the lower court incorrectly assessed witness testimony regarding the threat element of robbery and failed to apply a mitigating circumstance. The court rejected these claims, stating that the Supreme Court cannot re-evaluate witness credibility or substitute its own judgment for the trial court's logical assessment of evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the trial court's evaluation of witness credibility or the choice between conflicting factual versions, provided the reasoning is logical and consistent.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal witness credibility review factual assessment mitigating circumstance sentencing discretion reati contro la pubblica autorità violenza di Stato aggressione fisica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ANTONIO, nato a Foggia il 04/06/1976 avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Lanza; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina - per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto configurabile, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, l'elemento costitutivo della minaccia - non è consentito nella presente sede ed è, altresì, manifestamente infondato; che, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio dei giudici di merito, in ordine alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatto con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; reputato che il secondo motivo di doglianza, attraverso il quale la difesa si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, non è deducibile in quanto le censure di merito sugli apprezzamenti singoli e complessivi delle carte processuali costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); che, con adeguata motivazione, il giudice di merito ha esplicitato, senza incorrere in alcun vizio logico, le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 7 dell'impugnato provvedimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23