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Ordinanza — n. 34907/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise first ground as an appeal reason.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Domigno's appeal inadmissible because the first ground of complaint was not properly raised as a specific reason for the appeal. The appellant argued against the court's reasoning on liability and the denial of general mitigating circumstances, but these issues were already addressed in the appellate court's decision. The court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, such omissions result in automatic inadmissibility, leaving the second ground as merely repetitive and unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must specifically cite grounds for review, and failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to cite grounds appellate review requirements procedural defect Code of Criminal Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMIGNO GIOVANNI, nato a Napoli il 07/07/1984 avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Domigno; osservato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 2), che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di doglianza, con cui si contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 132 e 133 cod. pen., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, oltre a essere meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale, è altresì manifestamente infondato; che, in tema di attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), il mancato riconoscimento di dette circostanze può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda la pag. 2 del provvedimento impugnato, là dove la Corte d'appello argomenta che la pervicacia della condotta criminosa - desunta dai mezzi impiegati e dai beni aggrediti -, la consistente entità della somma sottratta, la pluralità dei reati commessi in continuazione, il comportamento altrettanto negativo assunto successivamente al reato, sono fattori che impongono il diniego della suddette attenuanti); che, quanto alla recidiva contestata, il giudice di merito ha esaminato in concreto e in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. il rapporto esistente tra i fatti per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, la pag. 3 dell'impugnata sentenza, dove si sottolinea come, nonostante le varie condanne a carico del ricorrente, quest'ultimo fosse tornato a delinquere, dando prova di una sua maggiore pericolosità sociale e di una specifica resistenza alle regole del vivere civile); che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità di fatto, ove si consideri che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,