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Ordinanza — n. 34906/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already reviewed and rejected in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Antonio Liucci inadmissible due to improper formulation of the complaint. The sole ground of grievance, alleging insufficient evidence regarding the computer fraud, was deemed a repetition of arguments already presented in the appeal and thoroughly examined by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are not formulated in terms permitted by law, specifically when they reproduce profiles of criticism already proposed in the act of appeal and congruently examined and rejected by the territorial court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments improper formulation of complaint computer fraud conviction court costs and fine lotta contro la frode truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUCCI ANTONIO, nato a Torre del Greco il 13/07/1988 avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Liucci; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui si lamenta l'insufficienza di prove in ordine al fatto che l'imputato abbia realizzato la frode informatica sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché riproduttivo di profili di censura già proposti con l'atto di appello e congruamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale, che - richiamandosi alla motivazione posta alla base della sentenza di primo grado, con la quale quella della pronuncia di secondo grado si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo - ha adeguatamente indicato gli elementi in base ai quali debba ritenersi che la condotta tenuta dal ricorrente abbia integrato tutti i presupposti costitutivi del delitto ascrittogli, a fronte di assunti difensivi del tutto inidonei a scalfire la piattaforma probatoria accusatoria posta a base della condanna del ricorrente, e in questa sede non rivalutabile (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza, là dove si è evidenziato: in primis, come la lettura complessiva delle emergenze processuali portasse a concludere per il coinvolgimento indubbio del ricorrente nel reato contestatogli; in secundis, come la somma confluita sul conto corrente dell'imputato non fosse stata in realtà utilizzata in un conto gioco a nome della persona offesa, bensì trasferita su una Postepay intestata allo stesso imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2