Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Ferreri inadmissible due to the generic nature of his grounds. Ferreri challenged the appellate court's reasoning on the charge of receiving stolen goods but failed to specify the exact elements of the criticism. The court ruled that without identifying specific points of error, the appellate judge cannot exercise its supervisory power, rendering the appeal void under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism so that the appellate judge cannot exercise its supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERI GENNARO, nato a Napoli il 28/10/1974 avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gennaro Ferreri; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, è generico per indeterminatezza poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 3-4), non indica gli elementi che sono posti alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.