Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosaria Esposito inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical regarding her criminal liability, but the Court found the arguments improperly framed for a review of fact-finding. The court ruled that criminal appeals must strictly assess the logical structure of the judgment, not the factual accuracy of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Criminal appeals are limited to verifying the logical coherence of the judgment's reasoning, excluding any review of the factual evidence or the court's assessment of proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ROSARIA, nata a Caserta il 20/09/1985 avverso la sentenza del 11/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosaria Esposito; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione - per avere la Corte territoriale affermato, nonostante l'insufficienza di dati probanti a sostegno, la penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen. - non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati in appello, finisce per contestare il decisum ritenendolo errato in virtù del risultato probatorio cui è approdata la Corte territoriale e tentando di introdurre, surrettiziamente, un'alternativa valutazione di elementi fattuali già ampiamente esaminati dal giudice di merito, il quale, con motivazione priva di aporie, logica e coerente con le evidenze probatorie indicate, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva della prevenuta (sì vedano le pagg. 2- 3 dell'impugnata sentenza, ove si argomenta che, a fronte di elementi che depongono tutti a favore dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, la difesa non ha introdotto elementi di segno opposto che possano ribaltare il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante); che il controllo di legittimità risulta finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre