Italian Supreme Court dismisses appeal as sentencing discretion belongs to trial judges under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Pica inadmissible due to the lack of legal standing for challenging sentencing discretion. The appellant argued that the lower court failed to apply maximum mitigating circumstances and provided insufficient reasoning for the penalty reduction. The court ruled that sentencing gradation falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, making such challenges impermissible in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty's congruity and the application of aggravating or mitigating circumstances constitute the discretionary power of the trial judge, rendering any challenge to this assessment inadmissible in a cassation proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICA FRANCESCO, nato a Napoli il 11/10/1956 avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Pica; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge relativamente alla mancata riduzione massima per le circostanze attenuanti applicate e l'omessa motivazione in ordine al quantum delle singole diminuzioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza, questa, del tutto assente nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.