Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specificity regarding criminal liability and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Silvio Arena's appeal inadmissible because his arguments lacked the required specificity and merely repeated points already rejected by the appellate court. Arena contested the qualification of his conduct as the crime of receiving versus a lesser contravention and sought generic mitigating circumstances, but the court found these grievances insufficiently detailed. Consequently, the appeal was dismissed, and Arena was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: Appeals must be specific; generic repetitions of arguments already decided by the lower court render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA SILVIO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 16/04/1989 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Silvio Arena; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, l'affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione e la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., risultano privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di appello, che, con lineare e congrua motivazione, hanno indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui - dato il complesso e subdolo sostrato fattuale della vicenda e le emergenze processuali, che non ingeneravano dubbio alcuno in merito alla piena conoscenza da parte dell'Arena della provenienza delittuosa del materiale pirotecnico e in merito alla consapevolezza dello stesso ricorrente dell'illiceità della condotta di ricettazione delle somme pagate da terzi acquirenti - debba ritenersi correttamente qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 648 cod. pen., piuttosto che ai sensi dell'art. 712 cod. pen. (si vedano, in merito, le pagg. 4-6, dove la Corte spiega in modo del tutto logico come sia indubbia la sussistenza del dolo di ricettazione e del tutto implausibile un qualsiasi profilo di incauto acquisto per negligenza e/o imperizia); considerato che il terzo motivo di doglianza, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto finisce per reiterare profili di doglianza già adeguatamente vagliati e logicamente disattesi dal giudice di merito, presentandosi dunque come non specifico ma soltanto apparente; che detto motivo è, altresì, manifestamente infondato, stante l'indirizzo consolidato della Corte di cassazione secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 s